Metodo

Come calcoliamo lo stipendio netto

La politica editoriale spiega chi cura il sito, i controlli e i limiti delle verifiche. Per segnalare una fonte o un risultato da correggere usa i Contatti.

Questa pagina descrive il modello implementato e le sue ipotesi: il risultato è una simulazione annuale per i casi supportati, non la ricostruzione di un cedolino. I riferimenti normativi aiutano a controllare il metodo; non attestano una revisione professionale.

Il calcolo è annuale

Contributi, IRPEF, detrazioni e addizionali si determinano sull'anno. Il netto mensile è il netto annuo diviso per 12, 13 o 14 mensilità e va letto come media. A RAL invariata cambia la media, non il netto annuo. Inserendo invece un lordo mensile, il numero di mensilità cambia la RAL equivalente: lordo mensile × mensilità. Il modello non calcola separatamente tredicesima, quattordicesima e conguagli dei singoli cedolini.

1. Contributi previdenziali a carico del lavoratore

Si sottraggono dalla RAL per primi, perché riducono la base su cui si calcola l'IRPEF. L'aliquota dipende da chi è il datore di lavoro:

  • 9,19% — aliquota IVS ordinaria, aziende non soggette a CIGS.
  • 9,49% — con la quota CIGS dello 0,30% a carico del lavoratore, dovuta dai datori con più di 15 dipendenti (art. 20 D.Lgs. 148/2015, come modificato dalla L. 234/2021).
  • 5,84% — aliquota usata dal modello per l'apprendistato. Il motore non aggiunge l'eventuale quota CIGS a carico dell'apprendista: questa opzione non verifica tutte le contribuzioni del cedolino aziendale.

Sulla quota di retribuzione che supera la prima fascia di 56.224 € si aggiunge l'aliquota dell'1% prevista dall'art. 3-ter della L. 438/1992, che si applica proprio perché l'aliquota IVS del lavoratore è inferiore al 10%.

Il massimale di 122.295 € vale solo per chi non ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: per tutti gli altri non esiste tetto. È un attributo della persona che il calcolatore non può inferire: va indicato nell'opzione avanzata dedicata. Senza questa selezione il calcolo usa il profilo ordinario supportato, senza massimale.

Fonte: Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026.

2. IRPEF lorda

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha ridotto la seconda aliquota dal 35% al 33%, modificando l'art. 11 comma 1 lettera b) del TUIR. I confini degli scaglioni non sono cambiati.

ScaglioneAliquota 2026Aliquota 2025
Fino a 28.000 €23%23%
Da 28.000 a 50.000 €33%35%
Oltre 50.000 €43%43%

Il vantaggio massimo del taglio è di 440 € annui e si raggiunge a 50.000 € di reddito complessivo. Sopra i 200.000 € una riduzione di 440 € sugli oneri detraibili (nuovo art. 16-ter comma 5-bis TUIR) lo annulla esattamente: una disposizione distinta che il simulatore non ricostruisce, perché non raccoglie gli oneri detraibili personali. Il risultato non è una dichiarazione dei redditi.

3. Detrazione per lavoro dipendente

Prevista dall'art. 13 del TUIR, si sottrae dall'imposta lorda e ha una struttura a tre fasce con decalage. Due dettagli che molti calcolatori sbagliano:

  • Il rapporto di decalage si assume nelle prime quattro cifre decimali per troncamento, non per arrotondamento (art. 13 comma 6). Su 20.000 € di reddito il rapporto è 0,6153 e non 0,6154.
  • La curva è genuinamente discontinua a 15.000 €: a 15.000 la detrazione è 1955 €, a 15.001 sale a circa 3.100 €. È la norma, non un errore di trascrizione.
  • Il minimo garantito (690 €, che diventa 1380 € a tempo determinato) si applica dopo il ragguaglio ai giorni, perché la norma parla di detrazione «effettivamente spettante».
  • La maggiorazione di 65 € fra 25.000 e 35.000 € di reddito è forfettaria e non si rapporta ai giorni.

I giorni di detrazione si dividono sempre per 365, anche negli anni bisestili, e comprendono domeniche, riposi e festività cadenti nel periodo di lavoro. Il part-time non li riduce: contano i giorni di calendario del rapporto.

4. Cuneo fiscale

Dal 2025 l'esonero contributivo è stato sostituito da due strumenti alternativi fra loro, confermati senza modifiche per il 2026. Il trattamento integrativo disciplinato dal D.L. 3/2020 resta invece applicabile quando ne ricorrono i requisiti.

Somma integrativa

Spetta a chi ha un reddito complessivo fino a 20.000 €. Non è una detrazione: è una somma erogata in busta paga, non concorre al reddito complessivo e quindi resta fuori anche dalla base delle addizionali. Attenzione alle tre basi diverse, che è il punto in cui si sbaglia: la soglia di accesso guarda il reddito complessivo, la percentuale si sceglie sul reddito di lavoro dipendente annualizzato, e la percentuale si applica al reddito di lavoro dipendente effettivo.

Reddito di lavoro dipendente annualizzatoPercentuale
Fino a 8.500 € 7,1%
Da 8.500 a 15.000 € 5,3%
Oltre 15.000 € 4,8%

Ulteriore detrazione

Per redditi complessivi fra 20.000 € e 40.000 €: vale 1000 € pieni fino a 32.000 € e poi decresce linearmente fino ad azzerarsi. A differenza della somma, è una detrazione dall'imposta lorda e non può eccederla.

Il gradino a 20.000 €

I due regimi si escludono e non c'è raccordo. A 20.000 € esatti di reddito complessivo si prende la somma integrativa (circa 960 €); a 20.001 si prende invece la detrazione da 1.000 €. Il salto è nella legge.

Trattamento integrativo

Fino a 15.000 € di reddito complessivo spetta fino a 1.200 € annui se l'IRPEF lorda sui redditi di lavoro supera la detrazione per lavoro dipendente, ridotta di 75 € rapportati al periodo di lavoro. Fra 15.000 e 28.000 € spetta soltanto se le detrazioni specificamente elencate dal D.L. 3/2020 superano l'imposta lorda, per la differenza e comunque entro 1.200 € rapportati ai giorni di lavoro.

5. Detrazioni per carichi di famiglia

Art. 12 TUIR, come riscritto dalla L. 207/2024 con effetto dal 2025. Si rapportano a mese e non a giorni. Le due restrizioni che contano:

  • Per i figli la detrazione spetta solo per età compresa fra 21 e 29 anni, oppure a qualunque età in caso di disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992. Sotto i 21 anni opera l'assegno unico, non la detrazione.
  • Per gli altri familiari restano solo gli ascendenti conviventi: fratelli, sorelle e affini non sono più detraibili.

6. Addizionali regionale e comunale

Si calcolano sul reddito complessivo senza applicare le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, che riducono l'IRPEF ma non le addizionali. TFR e somma integrativa del cuneo restano fuori dalla base, perché sono redditi a tassazione separata o non concorrenti.

L'aliquota regionale di base è 1,23%, elevabile fino al 3,33% dalle regioni a statuto ordinario e oltre da quelle in piano di rientro sanitario. Le regioni possono differenziare per scaglione ma devono usare i confini nazionali, e le aliquote si applicano progressivamente scaglione per scaglione. Applicare l'aliquota dell'ultimo scaglione all'intero reddito — errore frequente — gonfia il risultato di centinaia di euro.

Applicano un'aliquota unica: Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto. Tutte le altre sono progressive.

Il Lazio applica l'1,73% all'intero imponibile fino a 28.000 €. Oltre tale soglia applica l'1,73% sui primi 15.000 € e il 3,33% sulla parte eccedente, con una detrazione di 60 € fra 28.001 € e 30.000 €.

Nella homepage scegli prima la regione del domicilio fiscale al 1° gennaio, poi il Comune. Il selettore cerca per nome, provincia e codici catastale o ISTAT. Una corrispondenza nel nome non seleziona automaticamente il Comune. Le regole accettate possono essere ad aliquota unica o a scaglioni progressivi, con eventuale soglia di esenzione inclusiva: oltre la soglia si tassa l'intero imponibile, senza sottrarre la soglia. Se non resta IRPEF netta dovuta, il motore azzera entrambe le addizionali.

Il selettore distingue record MEF elaborati e validati automaticamente, eccezioni controllate singolarmente e applicabilità di un anno precedente documentata. Non tutti i record accettati sono stati verificati individualmente. Le informazioni mostrate con la selezione indicano fonte, anno, date e regola applicata. I dati provengono da un'istantanea, non da una consultazione MEF in tempo reale.

Un Comune privo di dati utilizzabili, una regola da riesaminare o un errore di caricamento non autorizzano una stima automatica. Puoi inserire un'aliquota manuale esplicita (anche zero, se confermato) e una soglia facoltativa: è un'ipotesi ad aliquota unica, non una verifica della disciplina locale e non riproduce scaglioni o esenzioni particolari. Senza regola utilizzabile o ipotesi valida il netto resta non disponibile. Cambiare regione o modificare la ricerca invalida la selezione precedente. Le altre pagine dei calcolatori mantengono l'ipotesi manuale indicata nei rispettivi campi.

Fonte aliquote regionali: banca dati Dipartimento delle Finanze (MEF), anno d'imposta 2026. Fonte aliquote comunali: tabella MEF delle addizionali comunali.

7. Limiti specifici del CCNL

Gli aumenti retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi CCNL ammessi possono beneficiare dell'imposta sostitutiva del 5%, se ricorrono i requisiti di legge, compresi il reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 € e la riconducibilità dell'aumento al rinnovo. Il calcolatore non applica ancora questa agevolazione: i risultati CCNL sono stime annualizzate prodotte dal motore fiscale ordinario.

Per l'apprendistato Metalmeccanico il periodo 85%, 90% o 95% compare solo quando la RAL è ricavata dal livello e dal minimo CCNL. Non compare con una RAL inserita manualmente e non modifica le aliquote contributive dell'apprendistato.

Cosa il calcolatore non può sapere

Un simulatore lavora sui parametri di legge e di contratto. Restano fuori, per forza di cose: il premio di risultato e ogni altra voce di contrattazione aziendale, il superminimo individuale se non lo inserisci, il welfare aziendale, le trattenute per fondi di previdenza complementare o sanità integrativa, le regole comunali non supportate o non inserite correttamente, e la quota di detrazioni già applicata in corso d'anno dal sostituto d'imposta. Per questo il risultato è una stima ragionata, non la tua busta paga.

Input disponibili e limiti personali

I giorni modificano le detrazioni e il periodo dei benefici, non riproporzionano automaticamente la RAL: per un anno incompleto inserisci il lordo effettivamente previsto. Il tipo di contratto modifica il minimo della detrazione da lavoro. Il campo figli rappresenta figli di 21–29 anni al 100% per dodici mesi; la homepage non raccoglie quote al 50%, mesi, disabilità, ascendenti o oneri deducibili, anche quando alcune di queste variabili sono previste dal motore. Il coniuge è un'ipotesi di carico per l'intero anno: l'interfaccia non verifica i requisiti reddituali.

Il trattamento integrativo fino a 15.000 € è condizionato alla capienza prevista dal D.L. 3/2020; tra 15.000 e 28.000 € il motore considera le detrazioni da lavoro e familiari disponibili, ma non raccoglie tutte le ulteriori detrazioni storiche ammesse. La somma integrativa fino a 20.000 € usa il reddito annualizzato per scegliere la percentuale e quello effettivo per l'importo. L'ulteriore detrazione opera sopra 20.000 €, è piena fino a 32.000 € e si azzera a 40.000 €, con ragguaglio ai giorni. Le detrazioni riducono l'IRPEF fino a zero; le somme integrative sono benefici aggiunti al netto.

Dal livello CCNL alla RAL

Selezionando Metalmeccanici Industria il campo RAL diventa di sola lettura: il simulatore usa minimo in vigore, scatti e superminimo, annualizzati su 13 mensilità. In apprendistato usa invece l'85%, 90% o 95% del minimo del livello di arrivo; scatti e superminimo non entrano in quel percorso. Sono scenari annualizzati, non una ricostruzione dei mesi con minimi o percentuali differenti. Per una RAL effettiva diversa torna all'inserimento senza CCNL. Vedi minimi, decorrenze e fonti del contratto.

Fonti, controlli e verifiche

Le fonti normative vanno lette con anno e condizioni di applicabilità. I test automatici controllano formule, soglie, regressioni e coerenza fra motore e valori pubblicati: non sono una verifica indipendente della norma o di una busta paga. Una data di pubblicazione, una decorrenza e una verifica della fonte non sono intercambiabili. La politica editoriale descrive responsabilità e limiti; usa i Contatti per segnalare errori. Puoi riprodurre l'esempio da 30.000 € della homepage.

La data storica del gruppo di parametri fiscali è 2026-09-02; non è una verifica simultanea e completa di tutte le regole attuali. L'istantanea comunale è del 12 ottobre 2026; la directory dei Comuni è riferita al 21 febbraio 2026 e non ricostruisce automaticamente i domicili storici dei Comuni accorpati. Le tabelle CCNL indicano la decorrenza dei minimi, distinta dalla data di controllo. Revisione di queste spiegazioni: 13 ottobre 2026, senza nuova certificazione dei parametri.